Die vertragschliessenden Parteien nehmen sobald als möglich Verhandlungen auf, um einen vollständigeren oder vollständigere Niederlassungs- und Handelsverträge abzuschliessen, die unter anderem die in den Artikeln 3, 4, 5 und 6 erwähnten Gegenstände regeln werden. Unter Vorbehalt eines solchen oder solcher Verträge bleiben die Artikel 3, 4, 5 und 6 dieses Vertrages noch 6 Monate nach dem Datum in Kraft, an dem eine Partei der anderen mitteilt, dass sie diese Artikel nicht mehr anwenden möchte.
Le Parti Contraenti converranno, non appena possibile, la conclusione di un Trattato o di Trattati di domicilio e di commercio più completi, i quali contengano tra altro disposizioni concernenti gli articoli 3, 4, 5 e 6. Con riserva delle disposizioni di siffatti Trattati, il presente Trattato resterà in vigore, per quanto concerne gli articoli 3, 4, 5 e 6, durante un periodo di 6 mesi dopo che una Parte abbia notificato all’altra la sua intenzione di porre fine all’applicazione degli articoli di cui si tratta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.