Für den Fall, dass in einem der beiden Staaten ordnungsgemäss zum Aufenthalt berechtigte Arbeitnehmer des andern Staates arbeitslos werden, haben sie sich an die zuständige öffentliche Arbeitsnachweisstelle zu wenden, die sich bemühen wird, ihnen eine Anstellung zu verschaffen.
Diese Arbeitnehmer geniessen in bezug auf die Arbeitslosenversicherung im eigentlichen Sinne und die nationalen Hilfswerke bei Arbeitslosigkeit die gleichen Vorteile, wie sie den Angehörigen des Aufenthaltsstaates zustehen.2
2 Siehe auch das Prot. hiernach.
Se i cittadini di uno dei due Stati, debitamente autorizzati a soggiornare nell’altro Stato venissero a trovarsi senza lavoro, devono indirizzarsi al servizio pubblico di collocamento competente; questi si sforzerà di procurare loro un’occupazione.
Questi lavoratori fruiranno, per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione propriamente detta e gli istituti nazionali di soccorso in caso di disoccupazione, degli stessi vantaggi di cui godono i cittadini dello Stato di residenza.2
2 Vedi anche il Prot. qui di seguito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.