Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora

0.142.112.892 Abkommen vom 25. November 2021 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Elfenbeinküste über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses

0.142.112.892 Accordo del 25 novembre 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 6 Notifikation der relevanten Dokumente

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

1.  Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile attuali dei documenti di viaggio elencati nell’articolo 1 del presente Accordo, almeno trenta (30) giorni prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

2.  In caso di modifica o di sostituzione dei documenti di viaggio in vigore, la Parte contraente interessata trasmette all’altra Parte contraente i facsimile nuovi o modificati unitamente a tutte le pertinenti informazioni relative al loro utilizzo, almeno trenta (30) giorni prima della loro introduzione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.