Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora

0.142.112.892 Abkommen vom 25. November 2021 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Elfenbeinküste über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses

0.142.112.892 Accordo del 25 novembre 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 2 Akkreditiertes diplomatisches und konsularisches Personal

Art. 2 Personale diplomatico e consolare accreditato

1.  I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato o soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.


2.  I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante e titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, che vivano nella medesima economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari conformemente alla propria legislazione vigente.

3.  I passaporti di cui nel presente Accordo devono soddisfare i criteri di validità e di forma previsti dal diritto interno dello Stato accreditatario.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.