Muss eine Person die Schweiz verlassen, wird ihrer freiwilligen Rückkehr Priorität eingeräumt. Die betroffene Person kann ihre Rückreise selbstständig vorbereiten und organisieren. Die schweizerischen Behörden gewähren ihr in Übereinstimmung mit der schweizerischen Gesetzgebung Unterstützung in der Form von Beratung, Organisation und Finanzierung.
Indessen wird niemand mittellos in die Demokratische Republik Kongo zurückgeführt.
Qualora una persona sia tenuta a lasciare la Svizzera, è data la priorità al ritorno volontario. La persona interessata ha la possibilità di preparare e organizzare autonomamente il proprio ritorno. Il sostegno delle autorità svizzere, sotto forma di consulenza, organizzazione e finanziamento, è accordato conformemente alla legislazione svizzera vigente.
Nessuno è comunque rimpatriato nella Repubblica democratica del Congo del tutto sprovvisto di mezzi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.