1. Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsparteien tauschen innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Unterzeichnung dieses Abkommens auf diplomatischem Weg Muster ihrer Pässe aus.
2. Bei Änderungen ihrer Pässe sendet die betreffende Vertragspartei der anderen Vertragspartei spätestens dreissig (30) Tage vor deren Einführung die neuen Muster zusammen mit den Informationen über deren Anwendbarkeit.
1. Le autorità competenti delle due Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo.
2. La Parte contraente che modifica i propri passaporti trasmette all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi trenta (30) giorni prima della loro introduzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.