1. Für die Rückkehr von Personen, die nicht in Linienflügen rückgeführt werden können, können Sonderflüge organisiert werden.
2. Die Modalitäten für die in Absatz 1 erwähnten Flüge werden im gemeinsamen Einvernehmen festgelegt, wobei die ersuchende Partei:
3. Die zuständigen Behörden der ersuchten Partei lassen der ersuchenden Partei auf diplomatischem Weg spätestens zehn (10) Arbeitstage vor dem geplanten Flugdatum ihre Antwort zukommen.
1. Per il ritorno di persone che non possono essere rimpatriate con voli commerciali, possono essere organizzati voli di sicurezza.
2. Le modalità dei voli di cui al paragrafo 1 sono stabilite di comune accordo. In tale contesto, la Parte richiedente s’impegna a:
3. L’autorità competente della Parte richiesta notifica la sua risposta alla Parte richiedente, per via diplomatica, al più tardi dieci (10) giorni feriali prima della data prevista per il volo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.