In der Absicht, die Frage der gegenseitigen Übernahme von eigenen Staatsangehörigen und Ausländern an der gemeinsamen Grenze nach Grundsätzen der Menschlichkeit und Billigkeit sowie im Geiste der Freundschaft zu regeln und insbesondere um Ausschaffungen (Abschiebungen) ausserhalb von gemeinsam bestimmten Grenzübergangsstellen auszuschliessen, wurde folgendes vereinbart:
Le parti contraenti, mosse dal desiderio di regolare di buon accordo, secondo i principi dell’umanità e dell’equità, la consegna reciproca di cittadini e stranieri al confine comune e, particolarmente allo scopo di evitare lo sfratto di persone fuori dei posti di confine stabiliti di comune intesa, hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.