1. Die für die Ausstellung von Passersatzpapieren zuständigen Behörden sind:
2. Gesuche um Rückübernahme von Personen, die irrtümlicherweise Reisepapiere erhalten haben, sind zu richten an:
3. Die zuständigen Behörden tauschen auf diplomatischem Weg vor Inkrafttreten dieses Abkommens Listen mit folgenden Angaben aus:
Jede Partei kann diese Listen nach freiem Ermessen ändern, muss jedoch die andere Partei vorgängig auf demselben Weg darüber unterrichten.
1. Le autorità competenti in materia di rilascio di lasciapassare sono:
2. Le domande di riammissione di persone che hanno ottenuto ingiustamente i documenti di viaggio sono indirizzate:
3. Le autorità competenti si scambiano per via diplomatica e prima dell’entrata in vigore del presente Accordo gli elenchi:
Qualsiasi modifica di questi ultimi può essere effettuata liberamente da ciascuna Parte con riserva di una notifica preventiva all’altra Parte per la medesima via.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.