Ist eine der beiden Parteien der Ansicht, die Umsetzung von Artikel 5, der die Rückübernahme im Falle eines Irrtums regelt, entspreche nicht dem Geist und Buchstaben dieser Bestimmung, kann sie das in Artikel 1 Absatz 4 und in Artikel 2 vorgesehene Rückübernahmeverfahren vorübergehend suspendieren und beantragen, dass der in Artikel 7 vorgesehene Begleitausschuss zusammentritt.
La Parte che ritiene che l’esecuzione dell’articolo 5 concernente la riammissione in caso di errore non sia conforme allo spirito e alla lettera di questa disposizione può sospendere provvisoriamente la procedura di riammissione prevista nell’articolo 1 paragrafo 4 e nell’articolo 2 e chiedere che si riunisca il comitato, di cui all’articolo 7, incaricato di seguire i lavori.
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