Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Empfang der zweiten Notifikation in Kraft, mittels welcher die Vertragsparteien einander den Abschluss der diesbezüglichen, verfassungsmässig vorgeschriebenen Verfahren mitteilen.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente il giorno di ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si sono reciprocamente comunicate l’adempimento delle rispettive procedure costituzionali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.