Die im Rahmen des in Artikel 7 Absatz 1 bestimmten Kontingents erteilten Kurzaufenthaltsbewilligungen werden unabhängig von der Arbeitsmarktlage des Gastlandes erteilt.
I permessi di breve durata sono accordati nel limite del contingente di cui all’articolo 7 capoverso 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.