In Gewärtigung des Abschlusses endgültiger Niederlassungs‑ und Handelsverträge erfahren die Angehörigen und die Waren eines jeden der vertragschliessenden Teile auf dem Gebiete des andern unter Vorbehalt der geltenden Gesetze und Verordnungen alle Erleichterungen, und die den vertragschliessenden Teilen angehörenden Handelsleute können ihren Handel frei ausüben.
In attesa della conclusione di trattati di domicilio e di commercio definitivi, i cittadini e le merci di ciascuna delle parti contraenti fruiranno, nel territorio dell’altra, con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, di tutte le agevolezze e i commercianti appartenenti alle parti contraenti potranno esercitare liberamente il loro commercio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.