Im Fall einer Mobilmachung kann der Doppelbürger nur von dem Staat aufgeboten werden, in dem er seine militärischen Pflichten geleistet hat.
In caso di mobilitazione, la persona avente doppia cittadinanza può essere richiamata alle armi soltanto dallo Stato in cui essa ha adempiuto gli obblighi militari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.