Schwierigkeiten, die sich bei der Anwendung des vorliegenden Abkommens ergeben und nicht in Anwendung von Artikel 9 gelöst werden können, werden von den beiden Staaten auf diplomatischem Weg geregelt.
Le difficoltà che potrebbero nascere dall’applicazione della presente Convenzione e che non possono essere risolte mediante l’applicazione dell’articolo 9 sono disciplinate dai due Stati per via diplomatica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.