Die so bestimmte Grenzlinie bezeichnet auch überall da die Grenzen des Gemeinde‑ oder Privateigentums, wo diese Grenzen bis jetzt mit der politischen Grenze zwischen beiden Staaten zusammenfielen, wobei jedoch den Gemeinden und Privaten das Recht vorbehalten bleiben soll, diese Eigentumsgrenzen durch neue Abmachungen privatrechtlich abzuändern.
La linea di confine così determinata, segna parimente i limiti delle proprietà sia comunali, sia private, dovunque questi limiti erano fino a oggi formati dalla frontiera politica fra i due Stati, salvo tuttavia il diritto ai comuni e ai proprietari privati di modificare, in diritto privato, questi limiti mediante nuove transazioni.
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