Die für die Vermessung notwendigen Triangulierungspunkte in einem Vertragsstaat können auch von Personen, die vom anderen Vertragsstaat mit der Vermessung betraut sind, in gleicher Weise benützt werden.
I segni di triangolazione necessari a uno Stato contraente per la misurazione possono essere utilizzati in modo analogo dalle persone che sono incaricate dallo Stato contraente di procedere alla misurazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.