Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.13 Eidgenossenschaft. Kantone. Nachbarstaaten
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.13 Confederazione, Cantoni e Stati finitimi

0.132.163.2 Abkommen vom 20. Juli 1970 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze und die Erhaltung der Grenzzeichen (mit Prot.)

0.132.163.2 Accordo del 20 luglio 1970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la determinazione del confine fra i due Stati e la manutenzione dei termini (con Protocollo)

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Art. 14

In der Grenzlinie dürfen künftig Eigentumsgrenzzeichen nicht errichtet werden. Anstossende Eigentumsgrenzen dürfen nur durch Richtungssteine vermarkt werden. Diese müssen mindestens 3 m von der Grenzlinie entfernt sein.

Art. 14

In avvenire, lungo il confine non possono più essere collocate paline delimitanti una proprietà. 1 limiti di proprietà contigue al confine possono essere marcati soltanto con termini indicanti la direzione. Questi ultimi devono essere collocati almeno a una distanza di 3 m dal confine.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.