Massnahmen im Uferbereich eines Grenzgewässers bedürfen, insoweit sie eine Änderung der Lage der Mittellinie des Gerinnes zur Grenzlinie mit sich bringen, der Zustimmung der Kommission (Art. 16).
Per i provvedimenti concernenti la zona rivierasca di un corso d’acqua di confine, se essi comportano una modificazione del corso del canale mediano rispetto al tracciato del confine, occorre l’accordo della Commissione (articolo 16).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.