1. Luftfahrzeuge können nicht nur für die schnelle Heranführung der Hilfsmannschaften nach Artikel 5 Absatz 2, sondern auch unmittelbar für andere Arten von Hilfeleistungen benutzt werden.
2. Jeder Vertragsstaat gestattet, dass Luftfahrzeuge, die vom Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaats aus gemäss Absatz 1 eingesetzt werden, sein Hoheitsgebiet überfliegen und darin landen und abfliegen dürfen.
3. Die Verwendung von Luftfahrzeugen bei einem Hilfseinsatz ist der ersuchenden Behörde unverzüglich mit möglichst genauen Angaben über Art und Kennzeichen der Luftfahrzeuges, Besatzung, Beladung, Abflugzeit, voraussichtliche Route und Landeort mitzuteilen.
1. Gli aeromobili possono essere utilizzati non solo per il trasporto rapido delle squadre di soccorso secondo l’articolo 5 paragrafo 2, ma anche direttamente per altri tipi di operazioni di soccorso.
2. Ogni Stato contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell’altro Stato contraente secondo il paragrafo 1 a sorvolare il suo territorio, ad atterrarvi e a decollarvi.
3. L’utilizzazione di aeromobili in un’operazione di soccorso deve essere immediatamente comunicata all’autorità richiedente con l’indicazione più precisa possibile del tipo e dell’immatricolazione, nonché dell’equipaggio di bordo, del carico, dell’ora del decollo, dell’itinerario previsto e del luogo di atterraggio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.