Der Einsatzstaat verpflichtet sich, jeden Schaden zu ersetzen, der bestätigtermassen direkt durch Hilfseinsätze in Anwendung dieses Abkommens auf seinem eigenen Gebiet entstanden ist.
Bei Todesfällen, Personenschäden und allen anderen verursachten Beeinträchtigungen der körperlichen Gesundheit des Hilfspersonals des Entsendestaates verzichtet dieser auf alle Entschädigungsansprüche gegenüber dem Einsatzstaat, wenn diese Schäden bei der Erfüllung des Auftrags verursacht worden sind.
Die Behörden der Vertragsparteien tauschen alle zweckdienlichen Informationen über Schadenfälle im Sinne dieses Artikels aus.
Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione della presente Convenzione sul proprio territorio.
In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest’ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all’esecuzione e all’intervento.
Le autorità delle Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni relativi al presente articolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.