Dieses Abkommen kann von einer Partei nach Anhörung der beiden anderen Parteien und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem (1) Jahr gekündigt werden.
Geschehen zu Genf, am 8. Dezember 2016, in französischer Sprache, in drei Exemplaren.
Für den Roberto Balzaretti | Für die Elisabeth Laurin | Für die Fabiola Gianotti |
Previa consultazione delle altre due Parti, il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, con preavviso di un (1) anno.
Fatto a Ginevra, l’8 dicembre 2016, in tre esemplari, in lingua francese.
Per il Consiglio federale svizzero: Roberto Balzaretti | Per il Governo della Repubblica francese: Elisabeth Laurin | Per l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari: Fabiola Gianotti |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.