(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der fünfunddreissigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der fünfunddreissigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitritts-urkunde in Kraft.
1. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.