In Artikel 30 der Konvention werden die Wörter «sofern nicht eine Partei widerspricht» gestrichen.
All’articolo 30 della Convenzione, la locuzione «a meno che una delle Parti non si opponga» è soppressa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.