Artikel 31 der Konvention wird wie folgt geändert:
1. Am Ende des Buchstabens a wird das Wort «und» gestrichen.
2. Buchstabe b wird Buchstabe c, und folgender neuer Buchstabe b wird eingefügt:
L’articolo 31 della Convenzione è emendato come segue:
1. Alla fine della lettera a, il termine «e» è soppresso.
2. La lettera b diviene la lettera c ed è inserita una nuova lettera b il cui tenore è il seguente:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.